Art. 6
Spese di riunione
In vigore dal 5 feb 2010
Spese di riunione
1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del consiglio, in base alle norme da essa stabilite per i compensi degli esperti esterni.
2. I membri del consiglio, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.
3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al consiglio dai servizi competenti della Commissione.
Storico versioni
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