Art. 2

In vigore dal 22 dic 2009
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a partire dal 1o gennaio 2009, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE.
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