Art. 1

In vigore dal 22 dic 2009
Per eseguire la ripartizione delle operazioni per aliquota prevista all’, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009, a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al terzo o al quarto anno precedente l’esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA.
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