Art. 3
In vigore dal 18 dic 2009
Gli stanziamenti di bilancio necessari per la gestione del programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-13) sono delegati all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori alle condizioni e nei limiti degli importi previsti dall’allegato I del piano di lavoro.
La sovvenzione di funzionamento iscritta nella linea di bilancio 17 01 04 30 viene pagata all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori.
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