Art. 1
In vigore dal 18 dic 2009
1. Sono adottati il piano di lavoro 2010 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute pubblica (2008-13), di cui all’allegato I, nonché i principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma in materia di salute pubblica (2003-13), di cui agli allegati II, IV, V e VI, nonché i pagamenti comunitari per la convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo.
Essi fungeranno da decisione di finanziamento per le sovvenzioni e i contratti per la cui attribuzione non è necessaria una decisione della Commissione.
L’attuazione del piano di lavoro è subordinata all’attuazione da parte dell’autorità di bilancio degli stanziamenti di bilancio proposti dalla Commissione nel progetto preliminare di bilancio 2010.
2. Nei limiti del bilancio indicativo massimo di ciascuna azione specifica, non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20 %, a condizione che non incidano in misura significativa sulla natura e sugli obiettivi del piano di lavoro. L’ordinatore di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario può adottare dette modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.
3. Il Direttore generale «Salute e consumatori» garantisce l’attuazione generale di suddetto piano di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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