Art. 3

In vigore dal 17 dic 2009
La partecipazione finanziaria della Comunità di cui all’allegato è soggetta alle condizioni seguenti: a) presentazione di prove delle misure prese conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002; b) presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002. Il versamento della partecipazione finanziaria non pregiudica le verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.
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