Art. 1

In vigore dal 17 dic 2009
È approvata l’assegnazione di una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2009 destinata a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia, connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione figuranti nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:996:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo