Art. 4
Dispositivi automatici di localizzazione
In vigore dal 16 dic 2009
Dispositivi automatici di localizzazione
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 1 500 EUR per peschereccio.
3. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.
Storico versioni
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