Art. 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

In vigore dal 16 dic 2009
Nuove tecnologie e reti informatiche 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche e per la relativa assistenza tecnica, nonché per l’allestimento di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   In caso di spese ai sensi dell’allegato I connesse al sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) o alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), il tasso di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 è fissato al 95 %.
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