Art. 4

Comitato di sicurezza

In vigore dal 30 nov 2009
Comitato di sicurezza 1.   È istituito un comitato di sicurezza, composto di rappresentanti degli Stati membri e di Europol che si riunisce almeno due volte all’anno. 2.   Il comitato di sicurezza svolge funzioni di consulenza per il consiglio di amministrazione e per il direttore di Europol su questioni inerenti alla politica di sicurezza, inclusa l’applicazione del manuale di sicurezza. 3.   Il comitato di sicurezza stabilisce il suo regolamento interno. Le riunioni del comitato sono presiedute dal coordinatore della sicurezza.
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Comitato di sicurezza (Art. 4 Decisione (UE) 2009/968) — Testo vigente | Portale Normativo