Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 nov 2009
Ambito di applicazione
1. Le presenti norme stabiliscono le misure di sicurezza che devono essere applicate a tutte le informazioni trattate da Europol o mediante esso.
2. I canali di comunicazione tra Europol e le unità nazionali degli Stati membri di cui all’ della decisone Europol assicurano un livello di protezione equivalente a quello garantito dalle presenti misure. Uno standard comune per questi canali di comunicazione è approvato dal comitato di sicurezza.
3. L’allegato riporta una descrizione sintetica dei livelli di classifica Europol, di cui all’, e i corrispondenti contrassegni attualmente applicati dagli Stati membri alle informazioni soggette a tali livelli di classifica. Quando uno Stato membro informa gli altri Stati membri ed Europol circa eventuali modifiche delle sue disposizioni nazionali in materia di livelli di classifica o corrispondenti contrassegni, Europol elabora una versione riveduta della descrizione sintetica di cui all’allegato. Almeno una volta l’anno il comitato di sicurezza verifica se la descrizione sintetica è aggiornata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:968:oj#art-2