Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 30 nov 2009
Ambito di applicazione 1.   Le presenti norme stabiliscono le misure di sicurezza che devono essere applicate a tutte le informazioni trattate da Europol o mediante esso. 2.   I canali di comunicazione tra Europol e le unità nazionali degli Stati membri di cui all’ della decisone Europol assicurano un livello di protezione equivalente a quello garantito dalle presenti misure. Uno standard comune per questi canali di comunicazione è approvato dal comitato di sicurezza. 3.   L’allegato riporta una descrizione sintetica dei livelli di classifica Europol, di cui all’, e i corrispondenti contrassegni attualmente applicati dagli Stati membri alle informazioni soggette a tali livelli di classifica. Quando uno Stato membro informa gli altri Stati membri ed Europol circa eventuali modifiche delle sue disposizioni nazionali in materia di livelli di classifica o corrispondenti contrassegni, Europol elabora una versione riveduta della descrizione sintetica di cui all’allegato. Almeno una volta l’anno il comitato di sicurezza verifica se la descrizione sintetica è aggiornata.
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