Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un rivestimento del suolo di materie tessili deve rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo di materie tessili» definito all’ della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici riportati in allegato.
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