Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
Per rivestimenti del suolo di materie tessili si intendono i rivestimenti del suolo generalmente in tessuto, tessuto a maglia o agugliato (tufted), di solito fissati con bullette, graffette o adesivi. Sono esclusi i rivestimenti per pareti o per uso esterno.
Non rientrano in questo gruppo di prodotti i tessili trattati con biocidi, a meno che il principio attivo in essi contenuto non figuri nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che sia autorizzata per l’utilizzo in questione, conformemente all’allegato V della direttiva 98/8/CE.
Storico versioni
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