Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
1. Un membro del consiglio di amministrazione o Europol può proporre di aggiungere all’elenco un nuovo paese o una nuova organizzazione terzi. A tal fine, illustra la necessità operativa di concludere un accordo di cooperazione con il paese o l’organizzazione terzi in questione.
2. Il consiglio di amministrazione decide se proporre o meno al Consiglio di aggiungere all’elenco il paese o l’organizzazione terzi in questione.
3. Il Consiglio decide di aggiungere all’elenco il nuovo paese o la nuova organizzazione terzi modificando l’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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