Art. 1

In vigore dal 30 nov 2009
1.   A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione Europol, quest’ultimo conclude accordi con i paesi e le organizzazioni terzi immessi nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione. Europol può avviare la procedura di conclusione di un accordo non appena il paese o l’organizzazione terzi sono stati immessi nell’elenco. Europol si adopera per la conclusione di un accordo di cooperazione con tali paesi o organizzazioni terzi che consenta lo scambio di dati personali, salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione. 2.   Europol dà la priorità alla conclusione di accordi di cooperazione con paesi e organizzazioni terzi immessi nell’elenco, tenuto conto delle proprie necessità operative e delle risorse umane e finanziarie disponibili. Il consiglio di amministrazione può fornire al direttore qualsiasi ulteriore istruzione che ritenga necessaria per la negoziazione di un accordo specifico. 3.   Il direttore informa con regolarità il consiglio di amministrazione sull’andamento dei negoziati in corso con terzi e presenta ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.
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