Art. 8
Ricezione di informazioni prima dell’entrata in vigore di un accordo
In vigore dal 30 nov 2009
Ricezione di informazioni prima dell’entrata in vigore di un accordo
Prima dell’entrata in vigore di un accordo o accordo di lavoro con un organo dell’UE o un terzo, Europol può, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, e all’articolo 23, paragrafo 3, della decisione Europol, ricevere direttamente ed utilizzare informazioni, inclusi dati personali e informazioni classificate, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti il cui elenco figura nell’ della decisione Europol.
Storico versioni
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