Art. 5
Instaurazione di relazioni con terzi
In vigore dal 30 nov 2009
Instaurazione di relazioni con terzi
1. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1 della decisione Europol, instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con terzi.
2. Conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, della decisione Europol, Europol stipula accordi con i terzi che sono stati immessi nell’elenco dei paesi e organizzazioni terzi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) della decisione Europol. Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. In caso di accordo con un paese terzo, dette informazioni sono trasmesse attraverso un punto di contatto individuato nell’accordo.
3. Europol può avviare la procedura per la conclusione di accordi con terzi non appena questi ultimi siano stati immessi nell’elenco di cui al paragrafo 2.
4. Qualora sia prevista la conclusione di un accordo operativo con un terzo, Europol è tenuto a compiere una valutazione dell’esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale terzo. Tale valutazione è trasmessa al consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto il parere dell’autorità di controllo comune. Ai fini di tale valutazione, si tiene conto del quadro regolamentare e della prassi amministrativa del terzo interessato in materia di protezione dei dati, inclusa qualsiasi autorità indipendente esistente responsabile del controllo delle questioni relative alla protezione dei dati.
Storico versioni
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