Art. 4

Procedura per la conclusione di accordi di cooperazione o accordi di lavoro con gli organi dell’UE

In vigore dal 30 nov 2009
Procedura per la conclusione di accordi di cooperazione o accordi di lavoro con gli organi dell’UE 1.   Conformemente all’articolo 22, paragrafo 2 della decisione Europol, Europol stipula accordi di cooperazione o accordi di lavoro con gli organi dell’UE al fine di instaurare relazioni di cooperazione. Gli accordi o accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. 2.   La trasmissione di informazioni classificate è permessa solo se tra Europol e l’organo dell’UE esiste un accordo di riservatezza. Il comitato di sicurezza è informato in merito a tale accordo, formalizzato nell’accordo di cooperazione o accordo di lavoro. 3.   Tale accordo di cooperazione o accordo di lavoro è stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione. 4.   Se l’accordo di cooperazione o l’accordo di lavoro riguarda lo scambio di dati personali, il consiglio di amministrazione ottiene il parere dell’autorità di controllo comune preliminarmente all’approvazione di cui al paragrafo 3.
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Procedura per la conclusione di accordi di cooperazione o accordi di lavoro con gli organi dell’UE (Art. 4 Decisione (UE) 2009/934) — Testo vigente | Portale Normativo