Art. 5
In vigore dal 30 nov 2009
L’assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e relative modalità di esecuzione (2). In particolare, il memorandum d’intesa e l’accordo sul prestito da concludere con le autorità della Bosnia-Erzegovina prevedono l’adozione da parte di quest’ultima di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.
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