Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
1. La Comunità mette a disposizione della Bosnia-Erzegovina un’assistenza macrofinanziaria in forma di prestito per un importo massimo pari a 100 milioni di EUR in conto capitale, per una durata massima media di quindici anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Bosnia-Erzegovina e di alleggerire il fabbisogno della sua bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell’FMI.
2. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome della Comunità.
3. L’erogazione dell’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione, in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Bosnia-Erzegovina.
4. L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.
Storico versioni
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