Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
La presente decisione si applica in riferimento alle seguenti strutture, autorità e organismi designati dalla Repubblica di Croazia per la gestione delle misure 101 e 103 del programma previsto a titolo della componente V dell’IPA:
a)
ordinatore nazionale;
b)
fondo nazionale;
c)
struttura operativa per la componente V dell’IPA:
—
autorità di gestione;
—
agenzia IPARD.
Storico versioni
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Proeli:dec:2009:871:oj#art-2