Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
La presente decisione si applica in riferimento alle seguenti strutture, autorità e organismi designati dalla Repubblica di Croazia per la gestione delle misure 101 e 103 del programma previsto a titolo della componente V dell’IPA: a) ordinatore nazionale; b) fondo nazionale; c) struttura operativa per la componente V dell’IPA: — autorità di gestione; — agenzia IPARD.
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