Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
I valichi di frontiera esterna, quali definiti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (12), costituiscono una regione distinta. Per le domande di visto presentate alle frontiere esterne, la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS inizia secondo le disposizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.
Storico versioni
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