Art. 1

In vigore dal 30 nov 2009
Le regioni in cui la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema d’informazione visti (VIS) inizieranno a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, sono le seguenti: — Prima regione: — Algeria, — Egitto, — Libia, — Mauritania, — Marocco, — Tunisia. — Seconda regione: — Israele, — Giordania, — Libano, — Siria. — Terza regione: — Afghanistan, — Bahrein, — Iran, — Iraq, — Kuwait, — Oman, — Qatar, — Arabia Saudita, — Emirati arabi uniti, — Yemen.
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