Art. 11
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 27 nov 2009
Monitoraggio e valutazione
Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle iniziative previste dalla presente decisione.
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