Art. 10

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 27 nov 2009
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano salvaguardati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono accertate irregolarità, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (8), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (9). 2.   Quanto alle azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti a causa di una spesa indebita. 3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del contributo finanziario a favore di un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, in particolare l’inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto con cui è concesso il contributo finanziario in questione, o qualora, senza che sia stata chiesta l’approvazione della Commissione, siano state apportate all’azione modifiche rilevanti incompatibili con la natura o con le condizioni d’attuazione della stessa. 4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso degli importi già erogati. 5.   Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).
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