Art. 3
In vigore dal 26 nov 2009
In deroga alle prescrizioni dell’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato II della presente decisione possono continuare, fino al 31 dicembre 2011, a trasformare latte conforme e non conforme, a condizione che la trasformazione sia effettuata su linee di produzione separate.
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