Art. 2
In vigore dal 26 nov 2009
1. I requisiti strutturali di cui all’allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004, non si applicano fino al 31 dicembre 2011 agli stabilimenti di trasformazione del latte della Romania elencati nell’allegato I della presente decisione.
2. I prodotti lattiero-caseari degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 possono essere solo:
a)
immessi sul mercato interno della Romania; oppure
b)
utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti della Romania di cui al paragrafo 1.
Tali prodotti lattiero-caseari recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto nell’ del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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