Art. 5

In vigore dal 16 nov 2009
Le disposizioni finanziarie sono fissate dal Comitato per il commercio e lo sviluppo. Solo i membri permanenti possono ricevere un’assistenza finanziaria per l’espletamento delle proprie funzioni all’interno del Comitato.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/207 — Testo vigente | Portale Normativo