Art. 1
In vigore dal 16 nov 2009
1. Il Comitato è costituito da 40 membri permanenti in rappresentanza di organizzazioni della società civile, da 25 in rappresentanza di organizzazioni situate negli Stati Cariforum e da 15 in rappresentanza di organizzazioni situate nella parte CE.
In ciascuno di questi due gruppi sono presenti almeno due membri di organizzazioni che rappresentino rispettivamente:
a)
le parti sociali ed economiche;
b)
il mondo accademico, inclusi gli istituti di ricerca indipendenti; e
c)
altre organizzazioni non governative, come organizzazioni per lo sviluppo e l’ambiente.
Il mandato dei membri permanenti è di due anni, con riserva di rinnovo. Occorre garantire il possesso di conoscenze pertinenti e di una vasta rappresentatività sia in senso geografico che settoriale.
2. Ai fini della presente decisione, per organizzazioni della società civile s’intendono associazioni, fondazioni e altre istituzioni private senza scopo di lucro con obiettivi di utilità internazionale, in grado di fornire informazioni circostanziate o consulenza su questioni oggetto dell’accordo o di rappresentare aspetti importanti per l’opinione pubblica interessata alle questioni oggetto dell’accordo. Si può derogare al requisito senza scopo di lucro nel caso di istituzioni accademiche con conoscenze specifiche sulle questioni oggetto dell’accordo.
3. Un’organizzazione è considerata situata nel territorio degli Stati Cariforum o della parte CE se ha la sua sede principale di attività e la sede gestionale e di controllo centrale nel territorio, a seconda dei casi, degli Stati Cariforum o della parte CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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