Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 30 ott 2009
Autorizzazione I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MON-88Ø17-3; b) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MON-88Ø17-3; c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-88Ø17-3, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
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