Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 30 ott 2009
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MON-88Ø17-3;
b)
mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MON-88Ø17-3;
c)
prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-88Ø17-3, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:814:oj#art-2