Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 30 ott 2009
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. Sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3 di cui all’, lettere b) e c), deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:813:oj#art-3