Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 30 ott 2009
Etichettatura 1.   Ai fini dei requisiti di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco». 2.   Sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3 di cui all’, lettere b) e c), deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».
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Etichettatura (Art. 3 Decisione (UE) 2009/813) — Testo vigente | Portale Normativo