Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 30 ott 2009
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3 od ottenuti a partire da esso;
b)
mangimi contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3 od ottenuti a partire da esso;
c)
prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3 od ottenuti a partire da esso per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:813:oj#art-2