Art. 4
In vigore dal 29 ott 2009
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito:
a)
all’organismo designato per rilasciare le licenze di conduzione treni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/59/CE;
b)
all’organismo designato per tenere e aggiornare l’RNL ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2007/59/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:17(1):oj#art-4