Art. 3

In vigore dal 29 ott 2009
1.   Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, l’Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l’Agenzia») conduce uno studio di fattibilità per la messa a punto di un’applicazione informatica che risponda ai parametri fondamentali per l’RNL e l’RCC e che faciliti lo scambio di informazioni tra autorità competenti, imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura. Lo studio di fattibilità verte in particolare sull’architettura funzionale e tecnica, le modalità operative e le regole per l’inserimento e la consultazione dei dati. Lo studio di fattibilità è discusso e approvato nell’ambito della cooperazione tra i rappresentanti delle autorità competenti di cui all’articolo 35 della direttiva 2007/59/CE. 2.   Ove opportuno e sulla base dei risultati dello studio di cui al paragrafo 1, l’Agenzia mette a punto un’applicazione pilota costituita da una rete di almeno tre RNL e nove RCC. L’Agenzia monitora l’applicazione pilota per almeno un anno e trasmette alla Commissione una relazione e, quando opportuno, una raccomandazione per modificare la presente decisione.
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