Art. 6

In vigore dal 28 ott 2009
1.   Entro i due mesi successivi alla notifica della presente decisione, la Spagna comunicherà le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell’ambito del regime di cui all’ e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro nell’ambito del regime; b) l’importo totale, in capitale e interessi da recuperare presso ogni beneficiario; c) la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto. 2.   La Spagna informerà la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto concesso nell’ambito del regime di cui all’. La Spagna trasmetterà immediatamente, a richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Inoltre, la Spagna fornirà informazioni particolareggiate sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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