Art. 4

In vigore dal 28 ott 2009
1.   La Spagna recupererà l’aiuto incompatibile corrispondente alla riduzione fiscale prevista dal regime di cui all’, paragrafo 1, presso i beneficiari i cui diritti in società estere, acquisiti nell’ambito di acquisizioni intracomunitarie, non soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi, con decorrenza dalla data in cui esse sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi saranno calcolati su base composita, a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che lo modifica. 4.   La Spagna annullerà tutte le riduzioni fiscali in sospeso concesse dal regime di cui all’, paragrafo 1, con decorrenza dalla data di adozione della presente decisione, tranne la riduzione concessa per diritti in società estere che soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 2.
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