Art. 2

In vigore dal 28 ott 2009
Le condizioni di cui all’articolo primo sono le seguenti: i) deve esservi una completa separazione operativa tra BankCo e AssetCo quanto prima possibile e in ogni caso entro la fine del 2010; ii) le nuove offerte di prestito di BankCo devono essere limitate a 4 miliardi di sterline nel 2009, a 9 miliardi di sterline nel 2010 e a 8 miliardi di sterline nel 2011; se BankCo è ancora in regime di proprietà pubblica temporanea («Temporary Public Ownership» – di seguito «TPO») dopo 2011, il limite di 8 miliardi di sterline applicato nel 2011 deve rimanere in vigore sino al 31 dicembre 2013 o sino alla sua uscita dal TPO, se è precedente; iii) i bilanci dei depositi al dettaglio presso BankCo nel Regno Unito, in Irlanda e a Guernesey devono essere limitati a 20 miliardi di sterline sino al 31 dicembre 2011; se BankCo è ancora in regime di TPO nel 2012 e nel 2013, il limite per i depositi al dettaglio sarà di 23 miliardi di sterline per il 2012 e 26 miliardi di sterline per il 2013 o sino alla sua uscita dal TPO; iv) BankCo non deve classificarsi nelle prime tre categorie di prestiti ipotecari su Moneyfacts per i prestiti a tasso fisso o variabile su 2, 3, o 5 anni (ad esclusione dei crediti ipotecari il cui rapporto prestito/valore è superiore all’80 % e i prodotti destinati agli acquirenti che accedono alla proprietà) sino al 31 dicembre 2011 o sino alla sua uscita dal TPO, se è precedente; v) il governo britannico non deve conservare una partecipazione maggioritaria in BankCo […]; a tale proposito, si ritiene che BankCo non sarà più in regime di TPO se il Regno Unito avrà venduto almeno il 50 % delle quote + 1 a una (o più) entità di cui lo Stato non è proprietario o azionista principale e se il Regno Unito non controlla più BankCo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004; vi) BankCo […] deve indicare in un avviso al pubblico che la garanzia dello Stato sui depositi al dettaglio si concluderà in data […] e che il Regno Unito non sarà più tenuto dalle convenzioni di garanzia sui depositi all’ingrosso nei confronti di BankCo a decorrere dal 31 dicembre 2010; vii) AssetCo deve conservare il debito subordinato esistente e nessun pagamento di cedole né versamento sul capitale dovrà essere effettuato sugli strumenti di debito subordinato nei casi in cui AssetCo ne avrà la possibilità contrattuale, […]; viii) BankCo e AssetCo non devono acquisire partecipazioni di altre imprese né avvalersi delle convenzioni di garanzia o dell’appartenenza allo Stato; ix) AssetCo non deve avviare nuove attività economiche al di fuori delle attività necessarie al sostegno operativo a favore di BankCo sino a che la separazione operativa sia completata […].
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:262:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo