Art. 1
In vigore dal 28 ott 2009
L’aiuto descritto qui di seguito, eseguito dal Regno Unito a favore di Northern Rock, BankCo e AssetCo, è compatibile col mercato comune, fatte salve le condizioni indicate all’:
i)
l’applicazione retroattiva di una commissione ridotta sulla linea di liquidità della Bank of England che è stata in seguito ripresa dal ministero del tesoro britannico («la linea di liquidità BoE/HMT») e il rimborso delle commissioni eccedentarie a Northern Rock dopo la scissione di Northern Rock in BankCo e AssetCo;
ii)
la garanzia data dal ministero del tesoro britannico alla Financial Services Authority che Northern Rock opererà al di sopra dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri;
iii)
il mantenimento della garanzia dello Stato sui depositi al dettaglio presso BankCo;
iv)
il mantenimento della garanzia dello Stato sui depositi all’ingrosso presso BankCo;
v)
la ricapitalizzazione di BankCo per un importo di 1,4 miliardi di sterline;
vi)
la linea di liquidità associata di 1,5 miliardi di sterline concessa a BankCo;
vii)
il mantenimento della garanzia dello Stato sui depositi all’ingrosso di AssetCo;
viii)
l’aumento della linea di liquidità BoE/HMT, per un importo sino a 10 miliardi di sterline, sino a raggiungere un massimo di 23 miliardi di sterline;
ix)
la ricapitalizzazione di AssetCo sino a 1,6 miliardi di sterline; e
x)
la facility per il finanziamento del capitale d’esercizio di 2,5 miliardi di sterline concessa ad AssetCo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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