Art. 14

Dotazione finanziaria

In vigore dal 21 ott 2009
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria destinata all’attuazione del programma per il periodo di cui all’, paragrafo 1, è fissata a 15 000 000 EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
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Dotazione finanziaria (Art. 14 Decisione (UE) 2009/1041) — Testo vigente | Portale Normativo