Art. 14
Dotazione finanziaria
In vigore dal 21 ott 2009
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria destinata all’attuazione del programma per il periodo di cui all’, paragrafo 1, è fissata a 15 000 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
Storico versioni
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