Art. 13
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 21 ott 2009
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare dei progetti. I risultati del processo di monitoraggio sono presi in considerazione durante l’attuazione del programma.
2. La Commissione garantisce che il programma venga sottoposto a una valutazione esterna e indipendente.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
a)
una comunicazione sul possibile proseguimento del programma entro il 31 gennaio 2012;
b)
una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.
Storico versioni
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