Art. 13

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 21 ott 2009
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione garantisce un monitoraggio regolare dei progetti. I risultati del processo di monitoraggio sono presi in considerazione durante l’attuazione del programma. 2.   La Commissione garantisce che il programma venga sottoposto a una valutazione esterna e indipendente. 3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) una comunicazione sul possibile proseguimento del programma entro il 31 gennaio 2012; b) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.
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