Art. 2

In vigore dal 20 ott 2009
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di una direttiva di modifica degli importi dei massimali di volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di una franchigia dall’IVA oppure fino al 31 dicembre 2012, se si tratta di data anteriore.
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