Art. 1

In vigore dal 20 ott 2009
In deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
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