Art. 5
In vigore dal 16 ott 2009
1. Gli Stati membri possono designare e mettere le bande 900 MHz e 1 800 MHz a disposizione di altri sistemi terrestri non elencati nell’allegato, a condizione che si accertino che:
a)
tali sistemi possano coesistere con i sistemi GSM;
b)
tali sistemi possano coesistere con altri sistemi elencati nell’allegato, sia nel loro territorio che in quello degli Stati membri confinanti.
2. Gli Stati membri si accertano che gli altri sistemi di cui all’, all’, paragrafo 2, e al paragrafo 1 del presente articolo offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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