Art. 2

In vigore dal 16 ott 2009
Ai fini della presente decisione si intende per: a) «sistema GSM», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511; b) «banda 900 MHz», le bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz; c) «banda 1 800 MHz», le bande di frequenze 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz.
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