Art. 1

In vigore dal 15 ott 2009
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, la Commissione approva l’applicazione, fino al 31 dicembre 2014, di un’aliquota ridotta della tassa sui seguenti veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate utilizzati esclusivamente per attività di addestramento o per il trasporto di attrezzature installate in modo permanente e per lavori pubblici e industriali in Slovenia: 1. gli autoveicoli di categoria N3 modificati specialmente per l’attività di addestramento; 2. scale mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote; 3. officine mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote; 4. gru mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote; 5. pompe mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote; 6. cestelli mobili in elevazione installati in modo permanente su un telaio su ruote; 7. gruppi generatori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote; 8. compressori ad aria mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote; 9. laboratori ambientali mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote; 10. studi radio o televisivi mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote; 11. autoveicoli progettati per opere pubbliche; 12. autoveicoli progettati per opere speciali in cantieri edili.
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