Art. 1
In vigore dal 15 ott 2009
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, la Commissione approva l’applicazione, fino al 31 dicembre 2014, di un’aliquota ridotta della tassa sui seguenti veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate utilizzati esclusivamente per attività di addestramento o per il trasporto di attrezzature installate in modo permanente e per lavori pubblici e industriali in Slovenia:
1.
gli autoveicoli di categoria N3 modificati specialmente per l’attività di addestramento;
2.
scale mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote;
3.
officine mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote;
4.
gru mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote;
5.
pompe mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote;
6.
cestelli mobili in elevazione installati in modo permanente su un telaio su ruote;
7.
gruppi generatori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote;
8.
compressori ad aria mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote;
9.
laboratori ambientali mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote;
10.
studi radio o televisivi mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote;
11.
autoveicoli progettati per opere pubbliche;
12.
autoveicoli progettati per opere speciali in cantieri edili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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