Art. 4
Funzionamento
In vigore dal 31 lug 2009
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per l’esame di questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.
3. Il rappresentante della Commissione che presiede il gruppo ha facoltà di invitare esperti aventi competenze particolari su un tema all’ordine del giorno a partecipare al dibattito del gruppo, o sottogruppo, ove ciò risulti utile o necessario.
4. Le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.
5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede alle funzioni di segreteria del gruppo.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
7. La Commissione può pubblicare sintesi, conclusioni, anche parziali, o documenti di lavoro del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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