Art. 3

Composizione-Nomina

In vigore dal 31 lug 2009
Composizione-Nomina 1.   Il gruppo è composto di un rappresentante per ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione. 2.   Gli Stati membri designano i loro rappresentanti, e relativi sostituti, presso il gruppo per un termine di 3 anni rinnovabile. I rappresentanti designati sono alti funzionari. 3.   I membri del gruppo designati dalla Commissione sono alti funzionari. 4.   Un rappresentante dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima partecipa alle riunioni del gruppo in qualità d’osservatore. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima è rappresentata ad alto livello. 5.   I rappresentanti dei membri dello Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di osservatori. 6.   I membri del gruppo rimangono in funzione fino alla loro sostituzione o alla fine del mandato. 7.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, o che si dimettono, possono essere sostituiti.
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Composizione-Nomina (Art. 3 Decisione (UE) 2009/584) — Testo vigente | Portale Normativo